Il principio DNSH: quando la sostenibilità diventa criterio tecnico e vincolo operativo


Il principio DNSH (Do No Significant Harm) — letteralmente “non arrecare danni significativi” — rappresenta uno dei pilastri della nuova architettura normativa europea in materia di sostenibilità.
Non è uno slogan politico, ma un criterio tecnico-giuridico che definisce le condizioni con cui un intervento, un progetto o una tecnologia possono essere considerati compatibili con gli obiettivi ambientali dell’Unione Europea.
È il filtro che separa la sostenibilità dichiarata da quella effettiva.


Origine e fondamento normativo

Il principio DNSH è introdotto formalmente dal Regolamento (UE) 2020/852, noto come Regolamento Tassonomia, che istituisce un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili.
In tale contesto, un’attività può essere considerata ambientalmente sostenibile solo se contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali e, contemporaneamente, non arreca danni significativi agli altri cinque.

I sei obiettivi ambientali sono:

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici
  3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine
  4. Transizione verso un’economia circolare
  5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento
  6. Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Il principio DNSH, quindi, è un criterio trasversale: non valuta solo ciò che un progetto produce, ma anche ciò che evita di compromettere.


Dalla teoria alla pratica: il caso del PNRR

Con il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), il DNSH è divenuto vincolo operativo per tutti gli investimenti finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Ogni misura deve dimostrare — attraverso analisi, evidenze e documentazione — la sua conformità al principio.

In Italia, tale obbligo è tradotto in linee guida tecniche (MEF e MASE) che richiedono:

  • una valutazione ex ante dei potenziali impatti negativi;
  • la produzione di evidenze documentali (studi, autorizzazioni, analisi di ciclo di vita, dati di monitoraggio);
  • un monitoraggio in itinere per garantire che la conformità si mantenga anche durante l’attuazione.

La mancata dimostrazione della conformità DNSH può comportare l’inammissibilità al finanziamento, indipendentemente dalla qualità tecnica o economica del progetto.


Struttura logica della valutazione DNSH

La valutazione DNSH non è una semplice dichiarazione di non danno: è un processo strutturato che combina analisi qualitative e quantitative.
Può essere rappresentato come una sequenza di quattro fasi:

Fase Descrizione Output atteso
1. Screening Identificazione delle attività a rischio di impatto significativo Elenco delle aree sensibili
2. Valutazione tecnica Analisi puntuale di conformità ai criteri tassonomici Schede DNSH per ciascun obiettivo
3. Mitigazione Adozione di misure tecniche e gestionali per ridurre i rischi residui Piano di mitigazione documentato
4. Verifica e monitoraggio Raccolta di evidenze e indicatori in corso d’opera Audit e report di conformità

Ogni fase è tracciabile e deve essere documentata in modo tale da consentire la verifica ex post da parte delle autorità di controllo.


Implicazioni per enti e imprese

L’introduzione del DNSH ha trasformato il concetto di “progetto sostenibile” in un requisito oggettivo e misurabile.
Ciò comporta un cambio di paradigma sia per le pubbliche amministrazioni che per i soggetti attuatori:

  • Le PA devono integrare i criteri DNSH nei capitolati, nei bandi e nei sistemi di monitoraggio.
  • Le imprese devono adeguare progettazione, supply chain e reportistica ambientale, dimostrando con dati verificabili l’assenza di danni significativi.

Il DNSH, di fatto, obbliga alla tracciabilità ambientale di ogni decisione tecnica: materiali, emissioni, consumo idrico, gestione rifiuti, biodiversità, impatti indiretti.
L’adozione di metodologie come LCA (Life Cycle Assessment) e indicatori ESG diventa parte integrante del processo.


Strumenti di supporto e digitalizzazione

Negli ultimi anni sono emerse piattaforme digitali per la valutazione automatizzata del principio DNSH, integrate con dataset ambientali, GIS e banche dati europee.
Questi sistemi consentono di:

  • mappare le attività economiche rispetto ai criteri di tassonomia;
  • calcolare indicatori quantitativi di impatto;
  • generare report DNSH standardizzati.

L’obiettivo è semplificare un processo complesso senza ridurne il rigore, rendendo la valutazione trasparente, verificabile e riutilizzabile in più contesti amministrativi.


Una frontiera di governance

Il principio DNSH non è solo un vincolo ambientale: è una metodologia di governance pubblica.
Trasforma la sostenibilità da dichiarazione politica a procedura tecnica, misurabile e certificabile.
Rappresenta il passaggio da un’amministrazione “reattiva” a una amministrazione preventiva, capace di anticipare il danno invece di gestirne le conseguenze.


Conclusione

Il DNSH è la soglia minima di responsabilità ambientale nel nuovo ciclo di programmazione europea.
Non si limita a chiedere che un progetto “non inquini”, ma impone che ogni investimento sia compatibile con l’equilibrio ecologico complessivo.
È un linguaggio comune tra ingegneri, amministratori e decisori pubblici: il linguaggio della coerenza tra sviluppo e tutela.

Il principio DNSH non misura il progresso in termini di quantità di opere realizzate, ma di danni evitati.
È la metrica del futuro: quella che traduce la sostenibilità in una condizione minima di civiltà.


Bibliografia essenziale

  • Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 — Relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia UE).
  • Regolamento (UE) 2021/241Istituzione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF).
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)Guida operativa per l’applicazione del principio DNSH ai progetti PNRR, Versione 1.2, febbraio 2023.
  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)Linee guida tecniche per la valutazione DNSH e la rendicontazione ambientale dei progetti PNRR, 2023.
  • Commissione Europea, Technical Guidance on the application of the “Do No Significant Harm” principle under the Recovery and Resilience Facility Regulation (2021/C58/01).
  • European Investment Bank (EIB), Handbook on Environmental and Social Sustainability, 2022.
  • OECD, Green Budgeting and Environmental Governance: Integrating DNSH and ESG principles in public finance, 2024.
  • European Environment Agency (EEA), Indicators for assessing environmental harm and DNSH compliance in EU investments, 2023.
  • ISO 14040:2006Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework.
  • ISO 14044:2006Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines.